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RUE - Quadro Normativo

Art.92 Processo edilizio

1. Fasi. Ai fini del presente Regolamento il processo edilizio, che può esplicarsi con intervento edilizio diretto o previo Piano urbanistico attuativo, si compone delle fasi di progettazione, presentazione e acquisizione del titolo abilitativo (capo 1), di esecuzione dell'opera, di certificazione della conformità edilizia e agibilità (capo 2). Gli aspetti contributivi correlati al processo edilizio sono oggetto del capo 3 del presente Titolo.
2. Norma generale di rinvio. La disciplina del presente Titolo 3 può subire modifiche e aggiornamenti in funzione del quadro normativo nazionale e regionale in materia urbanistico - edilizia. Viene pertanto disposto, in linea con quanto previsto dall’articolo 18 bis della Lr 20/2000, un rimando generalizzato alla disciplina recata in norme sovraordinate, qualora diverse dal presente regolamento, e ad eventuali specificazioni ed integrazioni contenute delle DTO di cui all’articolo 81.
3. Procedure e documentazione. Le procedure e la documentazione per la presentazione dei titoli abilitativi sono disciplinate da legge regionale e dagli Atti regionali di coordinamento tecnico.


Art.93 Titoli abilitativi

1. Caratteri generali. Tutti gli interventi di trasformazione fisica o funzionale del territorio e degli immobili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 97, sono soggetti a titolo abilitativo. I titoli abilitativi sono: la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la Procedura abilitativa semplificata (Pas) e il permesso di costruire (P. di C.).